Il paradigma “Industria 4.0” è stato sviluppato in Italia per la prima volta nel 2016 sotto la guida dell’allora Ministro dell’Economia Carlo Calenda.
Sin da subito si è cominciato a dibattere dei due concetti fondamentali: “integrazione” e “interconnessione”.
Le domande a cui bisognava rispondere infatti riguardavano la montagna di dati che vanno e vengono dalle macchine, e capire come incanalarli e a che scopo.
A supporto degli economisti creatori della Legge di Bilancio (madre dell’Iperammortamento di Industria 4.0), sono stati chiamati dei tecnici e, nel febbraio 2018, si è costituito il Comitato tecnico 519 di Uninfo (Ente federato all’UNI per le tecnologie informatiche e le relative applicazioni) con lo scopo di scrivere regole standard per le “Tecnologie abilitanti per Industry 4.0”.
Il 06 Giugno 2019 il Comitato ha presentato il rapporto tecnico UNI/TR 11749:2019 che introduceva definizioni univoche di interconnessione e integrazione, corredate da chiarimenti ed esempi, e forniva indicazioni sulle principali architetture ed esigenze da analizzare nell’implementazione di un sistema integrato e connesso.
L’argomento è, ovviamente, in continua evoluzione.
Poche settimane fa infatti, ad Ottobre 2020, le norme sono state aggiornate con novità molto importanti.
Pilastro della nuova versione, è la definizione stessa di Impresa, che non è più solo quella che produce, ma quella che “crea valore aggiunto”. Questo permette di allargare il bacino d’utenza dei benefici fiscali a tutte le tipologie di imprese, quindi ad esempio anche Sanità, servizi, agricoltura e zootecnia. Partendo allora dalla trasformazione del beneficio fiscale dal precedente “iperammortamento” al “credito d’imposta” si è passati da Industria 4.0 a Transizione 4.0.
UNI/TR 11749:2020 conseguentemente ha rivisitato i concetti di “interconnessione” e “integrazione” partendo dal principio che la “trasformazione” si realizza non solo attraverso le macchine, ma anche attraverso sistemi che scambiano informazioni con sistemi interni o esterni, finalizzati alla gestione dei dati nei processi di creazione del valore.
Particolarmente interessante è la definizione stessa di Tecnologie Abilitanti, che si fa al punto 3.2 del documento, e che permette alla nostra azienda di fregiarsi di essere creatrice di soluzioni davvero 4.0.
La norma, infatti definisce che:
“le tecnologie abilitanti sono un paradigma di Industria 4.0 e sono sintetizzabili in tre ambiti specifici:
- Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: l’elaborazione e l’analisi di quantità enormi di dati a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e Cloud Computing) permette decisioni e previsioni migliori su produzione e consumi…
- Beni strumentali e sistemi di produzione avanzati: nuove possibilità di interazione complessa macchina-macchina e/o uomo-macchina al fine di ottenere una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi, nonché un miglioramento della sicurezza e dell’efficienza/efficacia dei processi
- Interconnettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica intelligente (Internet of Things) utilizzando reti e protocolli di connessione di nuova generazione.
Altrettanto interessante è la definizione di “Integrazione” che viene data al paragrafo 4.1 e che riteniamo di assoluta importanza per l’acquirente che deve scegliere tra vari fornitori di tecnologia, per evitare di trovarsi nella situazione di fare, prima, acquisti al ribasso ma sbagliati, e poi di rischiare di dover rimborsare il credito acquisito sull’investimento e pagare le sanzioni in caso di controllo fiscale.
Per la fruizione dei benefici fiscali non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli Allegati A e B della Legge n. 232/2016, essendo necessario che il bene oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della cosiddetta “interconnessione” e cioè che sia “capace” di scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni all’azienda. …. gli operatori tecnici devono avere certezze anche in previsione di eventuali controlli finalizzati alla verifica dei requisiti dal punto di vista del beneficio fiscale (controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Concludiamo ricordando alcune delle caratteristiche di cui devono essere dotate le macchine secondo il succitato allegato A:
- controllo per mezzo di CNC o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di informazioni di funzionamento
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica e/o con altre macchine del ciclo produttivo